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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.
2
Possono essere ordinati soltanto se:
- 1.
- la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta;
- 2.
- senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente;
- 3.
- la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.
3
La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.
Articolo