Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie

I. Versamenti suppletivi

2. Richiesta

1

I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.

2

Possono essere ordinati soltanto se:

1.
la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta;
2.
senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente;
3.
la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.

3

La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.