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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista quote sociali, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).
2
Se il socio è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che controlla il socio in applicazione per analogia dell’articolo 963 capoverso 2. Se non esiste una simile persona, il socio lo deve annunciare alla società.
3
Se è una società di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, è controllato ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 da una società di questo tipo o la controlla, il socio deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della società di capitali.
4
Il socio deve annunciare alla società, entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o dell’indirizzo dell’avente economicamente diritto.
5
Le disposizioni del diritto della società anonima riguardanti l’elenco degli aventi economicamente diritto (art. 697l) e le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697m) sono applicabili per analogia.
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