Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie

I. Versamenti suppletivi

1. Principio e importo

1

Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi.

2

Se prevede l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, lo statuto deve stabilire l’importo dei versamenti suppletivi connessi a una quota sociale. Tale importo non può superare il doppio del valore nominale della quota sociale.

3

I soci rispondono soltanto dei versamenti suppletivi connessi alle loro quote sociali.