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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi:
- 1.
- devono designare di comune accordo una persona che li rappresenti, e possono esercitare i diritti connessi alla quota sociale soltanto per il tramite di tale persona;
- 2.
- rispondono solidalmente degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie.
Articolo