Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

VII. Rischio d’insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti

2. Perdita di capitale607

1

Se dall’ultimo conto annuale risulta che gli attivi, una volta dedotti i debiti, non coprono più la metà della somma del capitale azionario e delle riserve legali da capitale e da utili non rimborsabili agli azionisti, il consiglio d’amministrazione adotta misure atte a eliminare la perdita di capitale. Se necessario, adotta altre misure di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima.

2

Se la società non ha un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale dev’essere sottoposto a revisione limitata da parte di un revisore abilitato prima di essere approvato dall’assemblea generale. Il revisore abilitato è nominato dal consiglio d’amministrazione.

3

L’obbligo di revisione secondo il capoverso 2 si estingue se il consiglio d’amministrazione presenta una domanda di moratoria concordataria.

4

Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine.