Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

VII. Rischio d’insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti

1. Rischio d’insolvenza606

1

Il consiglio d’amministrazione sorveglia la solvibilità della società.

2

Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d’amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria.

3

Il consiglio d’amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine.