Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Obblighi del datore di lavoro

VIII. Tempo libero, vacanze e congedo

8. Congedo di adozione149

1

In caso di adozione, il lavoratore ha diritto a un congedo di adozione di due settimane se adempie le condizioni di cui all’articolo 16t LIPG150.

2

Il congedo di adozione deve essere preso entro un anno dall’accoglimento dell’adottando.

3

Il congedo di adozione può essere preso da uno dei genitori o diviso tra di essi. I genitori non possono prenderlo contemporaneamente.

4

Può essere preso in settimane o in giorni.