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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025C. Obblighi del datore di lavoro
VIII. Tempo libero, vacanze e congedo
7. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio147
1
Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG148 a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.
2
Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.
3
Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.
4
Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.
5
Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.
Articolo