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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025C. Obblighi del datore di lavoro
VIII. Tempo libero, vacanze e congedo
3. Congedo per attività giovanili extrascolastiche139
1
Ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale, nonché di seguire una formazione o una formazione continua in questo campo.140
2
Il lavoratore non ha diritto al salario durante il congedo giovanile. Una deroga a favore del lavoratore può venire stabilita per accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.
3
Il momento e la durata del congedo giovanile sono fissati di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore, tenuto conto dei loro interessi rispettivi. In caso di mancata intesa, il congedo dev’essere concesso qualora il lavoratore abbia già da due mesi annunciato al datore di lavoro l’intenzione di far valere la sua pretesa. I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell’anno civile.
4
A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore deve fornire la prova delle sue attività e funzioni giovanili extrascolastiche.
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