Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Obblighi dell’affittuario

IV. Tolleranza

1

L’affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.

2

L’affittuario deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo.

3

Il locatore deve annunciare tempestivamente all’affittuario i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).