Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Obblighi del locatore

I. Consegna della cosa

1

Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’utilizzazione e allo sfruttamento cui è destinata.

2

Se alla fine dell’affitto precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo affittuario, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.

3

L’affittuario può altresì chiedere che gli sia comunicato l’ammontare del fitto del precedente contratto.