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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025I. In genere
1. Eleggibilità
Art. 708
AbrogeI. In genere
1. Eleggibilità573
I. In genere
3. Durata del mandato576
Art. 711
AbrogeI. In genere
3. Durata del mandato577
II. Organizzazione
1. Presidente578
II. Organizzazione
2. Decisioni579
II. Organizzazione
3. Decisioni nulle582
II. Organizzazione
4. Diritto di convocazione583
II. Organizzazione
5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti584
III. Attribuzioni
1. In genere585
III. Attribuzioni
2. Attribuzioni intrasmissibili587
III. Attribuzioni
3. Delega della gestione592
IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà
1. In genere594
IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà
2. Conflitti d’interessi595
V. Rappresentanza
1. In genere596
V. Rappresentanza
2. Estensione e limitazione598
V. Rappresentanza
3. Contratti tra la società e il suo rappresentante599
Art. 720
AbrogeV. Rappresentanza
4. Firma601
V. Rappresentanza
5. Procuratori e mandatari603
Art. 723 e 724
AbrogeVI. Responsabilità per il fatto degli organi
e605
VII. Rischio d’insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti