Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Disposizioni statutarie richieste per legge

e319

E. Costituzione

I. Atto costitutivo

1. Contenuto321

E. Costituzione

I. Atto costitutivo

2. Sottoscrizione delle azioni325

E. Costituzione

III. Conferimenti

1. Conferimento minimo328

E. Costituzione

III. Conferimenti

2. Prestazione dei conferimenti

a. Versamenti330

E. Costituzione

III. Conferimenti

2. Prestazione dei conferimenti

b. Conferimenti in natura332

E. Costituzione

III. Conferimenti

2. Prestazione dei conferimenti

c. Compensazione di un credito333

E. Costituzione

III. Conferimenti

2. Prestazione dei conferimenti

d. Conferimenti ulteriori334

E. Costituzione

III. Conferimenti

3. Verifica dei conferimenti

a. Relazione sulla costituzione335

E. Costituzione

III. Conferimenti

3. Verifica dei conferimenti

b. Attestazione di verifica337

E. Costituzione

IV. Vantaggi speciali

a339

F. Iscrizione nel registro di commercio

I. Società341
Art. 641
Abroge

F. Iscrizione nel registro di commercio

II. …342
Art. 642
Abroge

F. Iscrizione nel registro di commercio

III. …343