Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Obblighi del venditore

III. Garanzia pei difetti della cosa

3. Difetti noti al compratore

1

Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita.

2

Dei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, il venditore risponde solo quando abbia dichiarato che non sussistevano.