Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Doveri

III. Lacune nell’organizza-zione

1

Se rileva lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni non sottoposte a vigilanza, o succursali con sede principale all’estero, iscritte nel registro di commercio, l’ufficio del registro di commercio invita l’ente giuridico a porvi rimedio e gli impartisce un termine a tale scopo.

2

Se entro il termine impartito non è stato posto rimedio alla lacuna, il registro di commercio deferisce il caso al giudice. Quest’ultimo adotta le misure necessarie.

3

Nel caso di fondazioni ed enti giuridici sottoposti a vigilanza secondo la legge del 23 giugno 2006782 sugli investimenti collettivi, l’affare è deferito all’autorità di vigilanza.