Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Iscrizione, modifica e cancellazione

III. Iscrizione obbligatoria e iscrizione facoltativa

2. Istituti di diritto pubblico

1

Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un’attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede.

2

Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.