220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025E. Iscrizione, modifica e cancellazione
III. Iscrizione obbligatoria e iscrizione facoltativa
2. Istituti di diritto pubblico
1
Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un’attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede.
2
Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.
Articolo