Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Iscrizione, modifica e cancellazione

I. Principi

1

Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

2

L’iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione. I fatti da iscrivere devono essere documentati.

3

Le iscrizioni possono fondarsi anche su una sentenza o una decisione di un’autorità giudiziaria o amministrativa oppure possono essere effettuate d’ufficio.