Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Quote sociali

V. Proprietà collettiva

1

Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi:

1.
devono designare di comune accordo una persona che li rappresenti, e possono esercitare i diritti connessi alla quota sociale soltanto per il tramite di tale persona;
2.
rispondono solidalmente degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie.