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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:
- 1.
- società con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le società:
- a.
- i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa,
- b.
- che sono debitrici di un prestito in obbligazioni,
- c.
- che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b;
- 2.613
- società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:
- a.
- somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
- b.
- cifra dʼaffari di 40 milioni di franchi,
- c.
- 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
- 3.
- società obbligate ad allestire un conto di gruppo.
1bis
Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari secondo il capoverso 1 numero 2 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data di chiusura del bilancio e al corso medio annuale.614
2
Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono.
3
Se la legge non la esige, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall’assemblea generale.
Articolo