Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Obbligo derivante dal titolo di credito

1

Il debitore d’un titolo di credito non è tenuto ad adempiere la prestazione se non contro consegna del titolo.

2

Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore che risulta dal titolo.