Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Trasferimento del titolo di credito

I. Forma generale

1

Il trasferimento del titolo di credito, allo scopo sia di trasmetterne la proprietà sia di gravarlo d’un diritto reale limitato, esige in tutti i casi la traslazione del possesso del titolo.

2

Per i titoli all’ordine occorre inoltre una girata e per i titoli nominativi una dichiarazione scritta, che non deve necessariamente farsi sul titolo stesso.

3

La legge o una convenzione può subordinare il trasferimento all’intervento di altre persone, in particolar modo del debitore.