Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti

1

Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:

1.
le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;
2.
le persone giuridiche.

2

Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:

1.
le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;
2.
le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio;
3.
le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 CC798.

3

Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.