Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Iscrizione, modifica e cancellazione

V. Cancellazione d’ufficio

2. In assenza di domicilio legale di imprese individuali o di succursali

1

Se un’impresa individuale non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa.781

2

Se una succursale di un’impresa la cui sede principale si trova in Svizzera non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio qualora la diffida della sede principale pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa.