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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Una deliberazione dell’assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:
- 1.
- la modifica dello scopo sociale;
- 2.
- l’introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato;
- 3.
- l’esclusione o l’agevolazione del trasferimento di quote sociali o l’inasprimento delle sue condizioni;
- 4.
- l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
- 5.
- l’aumento del capitale sociale;
- 6.
- la limitazione o la soppressione del diritto di opzione;
- 6bis.699
- il cambiamento della moneta in cui è espresso il capitale sociale;
- 7.
- l’approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza;
- 8.
- la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;
- 9.
- l’esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto;
- 10.
- il trasferimento della sede della società;
- 10bis.700
- l’introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
- 11.
- lo scioglimento della società.
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Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.701
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