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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
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Sono vietate le retribuzioni a membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, o a persone loro vicine, per attività presso imprese controllate dalla società, se tali retribuzioni:
- 1.
- sarebbero vietate se fossero corrisposte direttamente dalla società;
- 2.
- non sono previste nello statuto; o
- 3.
- non sono state approvate dall’assemblea generale della società.
Articolo