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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
Le seguenti retribuzioni di membri attuali ed ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo o di persone loro vicine sono vietate:
- 1.
- le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto; non sono considerate indennità di partenza le retribuzioni dovute fino alla fine del contratto;
- 2.
- le indennità per un divieto di concorrenza che superano la media delle retribuzioni dei tre ultimi esercizi o quelle per un divieto di concorrenza che non è giustificato dall’uso commerciale;
- 3.
- le retribuzioni non usuali sul mercato per un’attività precedentemente svolta in veste di organo della società;
- 4.
- le indennità d’assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario comprovabile;
- 5.
- le retribuzioni anticipate;
- 6.
- le provvigioni per l’assunzione o il trasferimento di imprese o parti d’impresa;
- 7.
- i mutui, i crediti e le prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale e le retribuzioni in funzione del risultato i cui principi non sono previsti dallo statuto;
- 8.
- l’attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione i cui principi non sono previsti nello statuto.
Articolo