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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
La società si scioglie:
- 1.
- in conformità dello statuto;
- 2.
- per deliberazione dell’assemblea generale che risulti da atto pubblico;
- 3.
- per la dichiarazione del suo fallimento;
- 4.629
- per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario o dei voti chiedano per gravi motivi lo scioglimento;
- 5.
- per gli altri motivi previsti dalla legge.
2
Nel caso dell’azione di scioglimento per gravi motivi il giudice può, anziché pronunciare lo scioglimento, ordinare un’altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati.630
Articolo