Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Costituzione della donazione

I. Donazione manuale

1

La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.

2

Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l’iscrizione nel registro fondiario.

3

L’iscrizione dev’essere fondata sopra una valida promessa di donazione.