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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
In caso di donazione promessa il donatore può revocare la promessa e rifiutarne l’adempimento:
- 1.
- per gli stessi motivi per i quali potrebbe essere chiesta la restituzione della cosa trattandosi di donazione manuale;
- 2.
- se dopo la promessa le condizioni patrimoniali del donatore si fossero così modificate, che la donazione gli riuscirebbe straordinariamente gravosa;
- 3.
- se, dopo la promessa, fossero sorti per il donatore dei doveri di famiglia che prima non esistevano od erano molto meno gravosi.
2
Ogni promessa di donazione cade a seguito di attestato di carenza di beni o dichiarazione di fallimento contro il donatore.
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