Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

F. Annullamento della donazione

IV. Morte del donatore

1

Quando il donatore si sia obbligato ad una prestazione periodica, l’obbligazione si estingue con la sua morte, salvo convenzione contraria.