Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Capacità

II. Del donatario

1

Anche colui che non ha l’esercizio dei diritti civili può accettare ed acquistare validamente una donazione, purché sia capace di discernimento.

2

La donazione non è però acquisita o viene annullata, se il rappresentante legale si oppone all’accettazione od ordina la restituzione.