Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Obblighi del venditore

II. Garanzia in caso di evizione

3. Diritti del compratore

a. In caso di evizione totale

1

Quando l’evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere:

1.
la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti;
2.
il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo;
3.
il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite;
4.
il risarcimento d’ogni altro danno direttamente cagionato dall’evizione.

2

Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.