Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Obblighi del venditore

II. Garanzia in caso di evizione

1. Obbligo della garanzia

1

Il venditore è tenuto a garantire, che la cosa venduta non venga totalmente o parzialmente evitta da un terzo al compratore in virtù dei diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto.

2

Se il compratore al momento del contratto conosceva il pericolo dell’evizione, il venditore è tenuto alla garanzia solo in quanto l’abbia espressamente promessa.

3

Il patto che escluda o limiti l’obbligo della garanzia è nullo, quando il venditore abbia deliberatamente dissimulato il diritto del terzo.