Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Rappresentante della comunione

I. Nomina

1

Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore.

2

L’assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione.

3

Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.