220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore.
2
L’assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione.
3
Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.
Articolo