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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025D. Decisioni della comunione
I. Limitazione dei diritti dei creditori
1. Ammissibilità e maggioranza richiesta
c. Determinazione della maggioranza
1
Nel determinare il capitale in circolazione non si tien conto delle obbligazioni che non conferiscono diritto di voto.
2
Se una proposta non è approvata nell’assemblea degli obbligazionisti con il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando al presidente dell’assemblea, entro due mesi dalla sua riunione, delle dichiarazioni scritte ed autenticate d’adesione, e provocare in questo modo una deliberazione valida.
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