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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Le disposizioni del presente capo sono applicabili agli obbligazionisti di un’impresa di strade ferrate o di navigazione con riserva delle norme speciali seguenti.
2
L’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti deve essere diretta al Tribunale federale.
3
Il Tribunale federale è competente a convocare l’assemblea degli obbligazionisti come pure a certificare, approvare ed eseguire le sue decisioni.
4
Non appena gli è stata presentata l’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti, il Tribunale federale può ordinare una moratoria con gli effetti previsti nell’articolo 1166.
Articolo