Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Effetti dei vizi di forma

1

I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci.

2

I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall’autorità competente l’autorizzazione d’emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l’ammenda fino ai mille franchi.