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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere:
- 1.
- l’indicazione del luogo e del giorno dell’emissione e la sottoscrizione dell’emittente;
- 2.
- il nome dell’emittente e l’indicazione del suo domicilio;
- 3.
- il nome del deponente o del mittente e l’indicazione del suo domicilio;
- 4.
- la designazione della merce depositata o consegnata, con l’indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l’identità;
- 5.
- la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate;
- 6.
- i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati;
- 7.
- il numero degli esemplari del titolo;
- 8.
- il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all’ordine o al portatore.
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