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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Se sono emessi più titoli rappresentanti le stesse merci e se uno di essi è specialmente destinato ad essere costituito in pegno, esso deve essere designato come nota di pegno (warrant) e rispondere del resto ai requisiti dei titoli rappresentanti merci.
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L’emissione del warrant dev’essere menzionata sugli altri titoli, sui quali dev’essere iscritta ogni costituzione in pegno con l’indicazione dell’ammontare del credito e della scadenza.
Articolo