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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della capacità di obbligarsi in via cambiaria
Della cambiale
Della emissione e della forma della cambiale
Della girata
Dell’accettazione
Dell’avallo
Della scadenza
Del pagamento
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento
Del trasferimento della provvista
Dell’intervento
Dei duplicati e delle copie
Delle alterazioni
Della prescrizione
Dell’ammortamento
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Del vaglia cambiario (pagherò)
1
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.
2
Se la girata è in bianco, il portatore può:
- 1.
- riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
- 2.
- girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
- 3.
- trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.
Articolo