Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Esonero dall’obbligo di allestimento

1

Una persona giuridica è esonerata dall’obbligo di allestire il conto di gruppo se:

1.
per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese da essa controllate, non oltrepassa due dei valori seguenti:
a.
somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
b.
cifra d’affari di 40 milioni di franchi,
c.
250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
2.
è controllata da un’impresa il cui conto di gruppo è stato allestito e sottoposto a revisione ordinaria secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti; o
3.
ha delegato l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata conformemente all’articolo 963 capoverso 4.

2

Il conto di gruppo dev’essere tuttavia allestito se:

1.
è necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica;
2.812
soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;
3.
un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede;
4.
l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.

3

Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari di cui al capoverso 1 numero 1 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data della chiusura di bilancio e in base al corso medio annuale.813