Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Norme contabili riconosciute

1

Il conto di gruppo delle seguenti imprese dev’essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta:

1.
società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo richiede;
2.
società cooperative con almeno 2000 soci;
3.
fondazioni soggette per legge a revisione ordinaria.

2

L’articolo 962a capoversi 1−3 e 5 si applica per analogia.

3

Il conto di gruppo delle altre imprese è soggetto ai principi della presentazione regolare dei conti. Nell’allegato del conto di gruppo l’impresa menziona le regole di valutazione. Ove se ne scosti, deve indicarlo nell’allegato e fornire in altro modo i dati necessari per conoscere lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d’esercizio del gruppo.

4

Il conto di gruppo deve tuttavia essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta se:

1.
soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;
2.
un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede; o
3.
l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.