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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’amministrazione ha l’obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all’incremento di questa.
2
Essa ha l’obbligo in ispecie:
- 1.
- di preparare gli affari che saranno trattati dall’assemblea generale e d’eseguire le deliberazioni della medesima;
- 2.
- di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari.
3
L’amministrazione risponde:
- 1.
- della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell’assemblea generale, dei libri necessari e dell’elenco dei soci;
- 2.
- della conformità alle disposizioni legali dell’allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell’ufficio di revisione;
- 3.
- delle notificazioni all’ufficio del registro di commercio concernenti l’ammissione e l’uscita dei soci.753
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