Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Ufficio di revisione

I. In genere756

1

All’ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

2

Possono chiedere una revisione ordinaria del conto annuale da parte di un ufficio di revisione:

1.
il 10 per cento dei soci;
2.
soci che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale;
3.
soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi.