Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Amministrazione

IV. Gestione e rappresentanza

1. In genere748

1

Lo statuto può autorizzare l’assemblea generale o l’amministrazione a delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza della società a uno o più gerenti, direttori od altre persone, anche non soci.

2

La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un amministratore, un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso all’elenco dei soci di cui all’articolo 837.749