Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Assemblea generale

X. Assemblea dei delegati

1

Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell’assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un’assemblea di delegati.

2

Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell’assemblea dei delegati.

3

Ciascun membro dell’assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto.

4

Per il rimanente, l’assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull’assemblea generale.