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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell’assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un’assemblea di delegati.
2
Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell’assemblea dei delegati.
3
Ciascun membro dell’assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto.
4
Per il rimanente, l’assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull’assemblea generale.
Articolo