Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Assemblea generale

V. Rappresentanza

1

Per l’esercizio del suo diritto di voto nell’assemblea generale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio.

2

Nelle società cooperative di più di mille soci, lo statuto può disporre che ciascun socio ha il diritto di rappresentarne più d’uno, ma al massimo nove.

3

Lo statuto può permettere che il socio si faccia rappresentare da un membro della sua famiglia il quale abbia l’esercizio dei diritti civili.