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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Fatte salve le restrizioni di cui ai capoversi seguenti, i soci che lasciano la società rimangono soggetti all’obbligo di effettuare versamenti suppletivi per tre anni. L’iscrizione nel registro di commercio determina il momento dell’uscita.
2
I soci che hanno lasciato la società devono effettuare versamenti suppletivi soltanto in caso di fallimento della società.
3
L’obbligo di effettuare versamenti suppletivi si estingue in quanto sia adempito da un avente causa.
4
L’obbligo di un ex socio di effettuare versamenti suppletivi non può essere reso più oneroso.
Articolo