Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie

I. Versamenti suppletivi

5. Durata

1

Fatte salve le restrizioni di cui ai capoversi seguenti, i soci che lasciano la società rimangono soggetti all’obbligo di effettuare versamenti suppletivi per tre anni. L’iscrizione nel registro di commercio determina il momento dell’uscita.

2

I soci che hanno lasciato la società devono effettuare versamenti suppletivi soltanto in caso di fallimento della società.

3

L’obbligo di effettuare versamenti suppletivi si estingue in quanto sia adempito da un avente causa.

4

L’obbligo di un ex socio di effettuare versamenti suppletivi non può essere reso più oneroso.