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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
C. Relazione sulle retribuzioni
III. Mutui e crediti al consiglio d’amministrazio-ne, alla direzione e al consiglio consultivo
1
Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati:
- 1.
- i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
- 2.
- i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.
2
Alle indicazioni sui mutui e i crediti si applica per analogia l’articolo 734a capoverso 3.
Articolo