Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Costituzione della donazione

II. Promessa di donazione

1

La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.

2

Se l’oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev’essere fatta per atto pubblico.

3

Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale.